In una prima sezione, si evincono tre sostanziali novità nel processo di transizione alla nuova normativa
Circolare ministeriale chiarifica in materia di adeguamenti statutari.
Con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso fornire chiarimenti circa l’esercizio dell’autonomia statutaria. Tale disciplina era stata espressa nell’articolo 101, comma 2 del dlgs. n.105 del 3 agosto 2018. Il testo in analisi prevedeva che
«fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria».
Come sottolineato dalla Circolare, gli elementi di novità dell’articolo risultano sostanzialmente tre:
i) Le disposizioni non riguarderanno le imprese sociali, motivando «per evidenti ragioni di coordinamento normativo, trovando esse la corrispondente regolazione degli adeguamenti statutari nella disciplina particolare propria delle imprese sociali».
ii) Il limite temporale per provvedere a modifiche statutari è innalzato da 18 a 24 mesi. Nessuna modifica nella prassi di approvazione delle modifiche è stabilita per il tempo precedente all’entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore. Gli enti privi di organo assembleare delibereranno egualmente attraverso l’organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum. Diversamente, gli enti costituitisi dopo l’approvazione del decreto, avranno l’obbligo di conformarsi ab origine alle nuove disposizioni.
iii) La facoltà di apportare modifiche è limitata sotto un profilo sostanziale. In particolare, come riportato nel testo: «da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; dall’altro, per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria».
(A.S.)